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Erogazioni liberali emergenza covid: detraibilià e deducibilità

Sono davvero tante le donazioni che in questi giorni stanno arrivando a sostenere la raccolta fondi straordinaria GRADE per il Santa Maria, che ha l’obiettivo di sostenere all’Ausl IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia e l’Ospedale Santa Maria Nuova, ma soprattutto lo straordinario personale medico, infermieristico e ausiliario che sta combattendo in prima linea questa strenua battaglia.
Per chi effettua donazioni, sono disponibili profili di detraibilità IRPEF e deducibilità IRES introdotte dal Decreto “Cura Italia”.

Ecco tutte le indicazioni

L’art. 66 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) introduce, per le erogazioni in denaro e in natura effettuate nel 2020 finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nuovi limiti per le detrazioni IRPEF e per le deduzioni IRES.

(new) EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE E ENTI NON COMMERCIALI

Le erogazioni a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, consentono di fruire di una detrazione dall’IRPEF lorda nella misura del 30%.
La detrazione non può superare i 30.000 Euro.

(new) EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA

Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, sono interamente deducibili e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 27 della L. 133/99).
La norma non prevede limiti alla deducibilità di queste liberalità.
Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
In aggiunta, continuano ad esistere le agevolazioni fiscali previste per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale e che in questo particolare momento di emergenza da COVID-19 può essere utile riepilogare. Sia i soggetti IRPEF che quelli IRES, infatti, potrebbero beneficiare di agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni d’imposta oppure come deduzioni dal reddito imponibile.

Erogazioni effettuate da persone fisiche

L’art. 10 comma 1 lett. l-quater del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59 comma 3 della L. 388/2000, del Fondo per il merito degli studenti universitari, di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero di enti di ricerca vigilati dal MIUR ivi compresi l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), e degli enti parco regionali e nazionali.
Sono deducibili, inoltre, le erogazioni liberali a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati (ris. Agenzia delle Entrate nn. 68/2010 e 87/2011). Per queste liberalità non è previsto alcun limite massimo di deducibilità.
In alternativa alla deduzione di cui all’art. 10 del TUIR, se le erogazioni liberali sono effettuate a beneficio di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica è possibile beneficare della deduzione prevista dall’art. 14 comma 1 del DL 35/2005. In questo caso, le liberalità sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. La deduzione, inoltre, spetta anche nel caso in cui l’erogazione liberale abbia come oggetto beni in natura (in tal caso si deve considerare il valore normale del bene rilevabile, ex art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili. Per particolari categorie di beni – ad esempio, opere d’arte, gioielli – è possibile ricorrere alla stima di un perito; cfr. circ. n. 39/2005 e n. 13/2019).
Dal periodo d’imposta 2018, inoltre, in via transitoria e fino all’operatività del RUNTS e comunque non prima dell’autorizzazione della Commissione Ue (art. 104 comma 1 del DLgs. 117/2017), ove le erogazioni liberali in denaro o in natura siano eseguite in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle ASP è possibile beneficiare della deduzione ai sensi dell’art. 83 comms 2 del DLgs. n. 117/2017. In questo caso, le liberalità sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (per le erogazioni in natura, le tipologie dei beni che danno diritto all’agevolazione sono definite dal DM 28 novembre 2019).

Erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa

Infine, per i titolari di reddito d’impresa sono deducibili le erogazioni liberali indicate nell’art. 100 comma 2 del TUIR. La lett. a) del menzionato articolo, in particolare dispone che nel limite del 2% del reddito dichiarato, sono deducibili le liberalità, in denaro o in natura, effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni erogate a favore di ONG.