Il nostro Statuto
Leggi lo Statuto della Fondazione GRADE Onlus
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La Fondazione, costituita su iniziativa e per volontà degli associati all’Associazione “Gr.a.d.e. Onlus” assume la denominazione di “FONDAZIONE GRADE ONLUS”. Ia Fondazione non ha scopo di lucro. La Fondazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l’acronimo ONLLTS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs n-460/97 e successive modifiche. La Fondazione ha sede in Reggio Emilia (RE), Viale Risorgimento n. 80. La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, e non richiederà formale variazione del presente Statuto. Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all’estero. Essa ha durata illimitata.
La Fondazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza, così come disciplinato dall’art. 10 del D.Lgs n. 460/97, comma 1 lett.a n.3 e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale così come disciplinato dall’art. 10 del medesimo Decreto comma 1 lett.a n. 11. Per perseguire tale scopo l’associazione intende svolgere le seguenti attività:
1. Promuovere ed incrementare un patrimonio destinato a contribuire alla dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi all’interno dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con particolare riguardo all’Onco-Ematologia;
2. Finanziare progetti specifici individuati di concerto con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con particolare riguardo all’Onco-Ematologia;
3. Avviare e condurre programmi di ricerca scientifica direttamente e/o in collaborazione con le Università della Regione nel settore dell’Onco-Ematologia.
È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) dell’art.10 del D.Lgs 460/97 ad eccezione di quelle direttamente connesse. Tra le attività connesse si prevede di:
1. Svolgere attività divulgativa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle finalità della Fondazione e sulle concrete necessità di finanziamento dei progetti proposti;
2. Stipulare convenzioni con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private, associazioni e altre fondazioni;
3. Organizzare attività occasionali di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi, tra i quali iniziative culturali, musicali, sportive finalizzate a far conoscere, promuovere e diffondere l’attività della Fondazione.
4. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indisponibile la cui entità è fissata nell’atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni e legati da parte di enti pubblici e privati e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. È fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri 4 scopi:
Sono Sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante.
Sono organi della Fondazione:
– l’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti (di cui al precedente art. 7);
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Direttore, se nominato dal Consiglio di Amministrazione;
– il Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del
Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta, può essere nominato dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione.
Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e fatto salvo quanto previsto all’articolo 16 per la figura del Direttore, dei componenti del Collegio dei Revisori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale siano stati delegati poteri ai sensi dell’art. 14, comma 4.
Gli eventuali compensi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto stabilito art. 10 comma 6 D.Lgs n. 460/97.
È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria
struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
L’ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni del Direttore e degli eventuali responsabili del servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.
Per quanta non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libra I, Titolo II, del Codice Civile, che disciplinano le Fondazioni nonché le norme in materia di ONLUS.